Polizze Key Man : perché convengono e a chi ?

Dall’escapologia fiscale alla tutela dell’azienda, tutti i risvolti delle polizze sugli uomini chiave dell’azienda.

Chi è il Key Man

Il KEY MAN, o uomo chiave, è colui che ricopre un ruolo strategico all’interno dell’Azienda. Normalmente si identifica con l’Amministratore Delegato, ma può coincidere con qualunque figura professionale di spicco all’interno della struttura organizzativa dell’Azienda come, ad esempio, un “commerciale” con un portafoglio clienti particolarmente consistente o un “socio” portatore di idee vincenti.

Perché convengono le polizze 

Il contratto di assicurazione è definito dall’articolo 1882 del codice civile    “L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita [1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [1919]”

Finalità della polizza KEY MAN è quella di garantire liquidità immediata per affrontare il momento critico causato dal mancato apporto professionale dell’uomo chiave.Quando un KEY MAN viene a mancare improvvisamente o temporaneamente, l’impresa deve fronteggiare molteplici difficoltà:

• il vuoto operativo a breve termine;
• la perdita di uno specifico know-how aziendale a medio/lungo termine;
• un possibile rallentamento della produzione;
• il blocco temporaneo di decisioni importanti;
• l’empasse per i collaboratori interni ed eventualmente di clienti e fornitori;
• la ricerca di una nuova persona adatta alla sostituzione.

In questi casi l’azienda non sempre dispone di risorse sufficienti a sopperire, da un punto di vista economico, le impellenze di breve periodo, come ad esempio i costi per la sostituzione, l’impatto sul business e sulle relazioni. Inoltre, quando la perdita riguarda un socio dell’azienda o della società, il Codice Civile prevede che gli altri soci debbano liquidare la sua quota agli eredi, a meno che non si decida di sciogliere la società o di mantenerla attiva con gli eredi stessi (art. 2284 c.c.). La polizza KEY MAN si profila dunque come uno strumento atto a limitare i danni, un prodotto assicurativo dedicato proprio alle aziende che desiderano proteggere il proprio business dal rischio di perdita delle risorse chiave.

Il perché quindi è legato al trasferimento di potenziali rischi dall’azienda  alla compagnia di assicurazione.

I rischi legati al Key Man sono:

    • ·     la morte-Assicura la società dal danno derivante dalla perdita di capacità di reddito conseguente al venir meno della figura dell’amministratore dell’azienda e dalla repentina sostituzione di una figura professionale in possesso di un know how specifico, oppure di un’altra figura chiave dell’azienda. Assicura inoltre la società da un esborso consistenze determinato dell’eventuale liquidazione della quota di partecipazione al capitale sociale agli eredi del de cuius . La polizza assicura il “patrimonio umano” ed eventualmente quello “finanziario” della società ed è assimilabile, ai fini fiscali, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.
    • ·     l’infortunio– Tali polizze coprono gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’incarico di amministratore o key man in genere. La polizza tende anche in questo caso a preservare il capitale umano dell’azienda ed a legarlo alla stessa mediante un fringe benefit (beneficio accessorio) che tende a garantire continuità di rapporto.
    • ·      l’errore professionale – Sono polizze stipulate a copertura di perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori o key man potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi, in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni. Tali polizze consentono di svolgere gli incarichi aziendali senza rischiare che la responsabilità degli atti ricada sul patrimonio personale del key man, restituendo tranquillità gestionale allo stesso.
  • ·     la responsabilità civile – La finalità di questa polizza è quella di tutelare la società dalla richiesta di risarcimento rivolta da terzi agli amministratori, al key man o direttamente nei confronti della società per eventuali danni economici procurati dall’amministratore o dal key man con il proprio operato. L’interesse specifico della società alla stipula di tale polizza è quello di consentire all’amministratore di gestire l’azienda con tranquillità e serenità per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci e di tutelare la società, nel caso di danni a terzi, ove quest’ultima sia chiamata a rispondere,

A chi convengono

Il premio pagato dalla società rappresenta per la stessa un costo d’esercizio deducibile in quanto la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto del principio di inerenza all’attività. 

  • Quindi per l’azienda rappresenta un vantaggio in termini fiscali.
  • Conviene, inoltre, perché con una spesa minima si contengono i rischi sopra descritti. 
  • Conviene al Key Man in quanto le polizze donano serenità e continuità gestionale, oltre che serenità personale e familiare

Tipologie

A seconda dei rischi che la polizza deve coprire, le tipologie sono le seguenti :

    •      Polizze caso morte, il “capitale” viene corrisposto solo se il Key Man muore durante la durata della polizza.
    •      Polizze infortuni, coprono gli eventi accidentali che si verificano al di fuori dal luogo di lavoro e che possono menomare, in via temporanea o permanente, il Key Man.
    •      Polizze sanitarie, tutelano il rischio “malattia” e consentono, ad esempio, la possibilità per l’amministratore di vedersi rimborsate le spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici e degenze ospedaliere con attribuzione di una diaria giornaliera.
  •      Polizze RC(Responsabilità Civile) coprono le perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori o Key Man potrebbero subire a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o verso la società da terzi lesi, in forza degli atti compiuti nello svolgimento delle loro funzioni.

Soggetti interessati

Il contratto  è usualmente composto da tre figure:

    •      Contraente, il soggetto giuridico o persona fisica che stipula il contratto di assicurazione, versa i premi e può esercitare tutti i diritti propri del contratto, quali il riscatto, la modifica del beneficiario o la cessione della polizza; nei casi in esame la contraente è sempre la Società.
    •      Assicurato, ossia la persona fisica (che potrebbe anche essere diversa dal contraente) sulla cui vita è stipulato il contratto; nei casi in esame l’assicurato è il Key Man.
  •      Beneficiario, ossia la persona fisica o giuridica indicata dal contraente quale destinataria delle somme assicurate (capitale o rendite) al verificarsi dell’evento assicurato.

Fiscalità     Polizze stipulate nell’interesse della società

  • KEY MAN

La polizza temporanea caso morte ha come assicurato l’amministratore mentre beneficiaria è la società (c.d. polizze Key man – puro rischio). Queste polizze prevedono un’indennità da liquidarsi alla società beneficiaria solo in caso del verificarsi dell’evento assicurato. Assicura la società dal danno derivante dalla perdita di capacità di reddito conseguente al venir meno della figura dell’amministratore dell’azienda e dalla repentina sostituzione di una figura professionale in possesso di un know how specifico. La polizza assicura il “patrimonio umano” costituito dall’amministratore ed è assimilabile, ai fini fiscali, alle polizze stipulate per il danneggiamento o la distruzione di un bene aziendale.

    •      deducibilità dei premi per la società: la possibilità di dedurre i premi è piuttosto controversa. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte, con una Risoluzione del febbraio 2005, ha affermato che tali premi mancano del requisito della inerenza. A favore della inerenza di tali costi – con specifico riferimento alle polizze vita – è stato affermato dall’Associazione Dottori Commercialisti di Milano che la stipula della polizza assicurativa “ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale minacciati dall’occorrere di tali sinistri” pertanto, il contratto è pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico (Norma di comportamento n. 154 dell’ADC di Milano).Resta il fatto, tuttavia, che tale deducibilità è talvolta contestata in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, posto che giungono segnalazioni di avvisi di accertamento in cui viene eccepita la mancanza di inerenza all’attività d’impresa di detti premi assicurativi.Va detto che, affinché possa sostenersi che tale polizza sia deducibile per la società, è indispensabile che non contenga clausole che consentano, una volta cessato l’incarico di amministratore, di proseguire nel contratto da parte dell’amministratore. A maggior ragione tali clausole non possono essere (in modo chiaramente elusivo) previste “fuori polizza”.
    •      indennizzo corrisposto alla società dalla compagnia di assicurazione: per la società l’indennizzo percepito, questo è certo, costituisce una sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione ai fini delle imposte sui redditi (art. 88, comma 3, lett. a).
  •     Tassazione in capo all’amministratore: il premio versato dalla società non costituisce compenso in natura per l’amministratore e, quindi, non rientra nella sua base imponibile, poiché quest’ultimo non beneficia di alcun arricchimento patrimoniale dal momento che l’eventuale indennizzo sarà incassato dalla società.
  • RISCHI PROFESSIONALI

La polizza per rischi professionali (infortuni e morte) costituisce una tutela in relazione alla eventuale richiesta di risarcimento danni da parte dell’amministratore o dei suoi eredi, per eventi che possono verificarsi in ragione del mandato di amministratore (rischi professionali).

S’immagini di un amministratore che viaggia spesso in auto o aereo per lavoro ed è quindi soggetto ad incidenti o un amministratore che spesso è presso cantieri edili. È necessaria una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nello svolgimento della propria attività ed il rischio garantito. Talune polizze coprono anche il rischio di incidenti nel percorso abitazione-luogo di lavoro.

    •      deducibilità dei premi per la società: i premi pagati dalla società sono deducibili per la società secondo l’ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, comma 2, lett. b) TUIR).
    •      Si fa presente, tuttavia, che la Corte di cassazione, con l’isolata Sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009, ha affermato che i costi relativi all’assicurazione per infortuni del personale dipendente non possono essere dedotti in quanto non riferibili ad attività o a beni da cui derivino ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, posto che tale assicurazione è prevista non da una norma di legge bensì da un mero accordo sindacale. Questi costi non sarebbero deducibili, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, in quanto non diretti alla produzione di reddito, né si tratta di spese poste a vantaggio dei lavoratori – come avviene per l’assicurazione INAIL – rimanendo, al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento assicurativo di esclusiva spettanza della società.La predetta sentenza (i cui principi sono riferibili in via generale anche alle polizze amministratori) desta forte perplessità, poiché mette in discussione il riconosciuto principio di inerenza delle spese sancito dall’art. 109 del TUIR e da consolidata giurisprudenza della suprema Corte.
    •      indennizzo corrisposto alla società beneficiaria: l’indennizzo per infortunio che la società riceve dalla compagnia assicurativa costituisce sopravvenienza attiva tassata ex art. 88, comma 3, TUIR, la quale potrà, tuttavia, dedurre il costo relativo al danno risarcito all’amministratore.
    •      tassazione in capo all’amministratore: i premi pagati dalla società alla compagnia assicurativa non costituiscono compensi all’amministratore e, pertanto, non sono imponibili in capo al medesimo (Circolare n. 326 del 23.12.1997).
    •      Indennizzo corrisposto agli eredi: l’indennizzo per la morte dell’amministratore o l’invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l’amministratore ovvero per i suoi eredi, per via dell’esclusione da tassazione prevista dall’art. 6, comma 2 del TUIR, in relazione a risarcimenti derivanti da invalidità permanente o da morte.
  •      Il trattamento fiscale ora descritto non cambia se beneficiario della polizza per rischio professionale è la società, quando vi sono accordi che prevedono la retrocessione delle indennità agli eredi. Anche in questo caso, infatti, è prevalente l’interesse della società che in questo modo si tutela dal rischio di dover risarcire il danno agli eredi del proprio amministratore.
  • RESPONSABILITÀ CIVILE

La finalità di questa polizza è quella di tutelare la società dalla richiesta di risarcimento rivolta da terzi agli amministratori o rivolta direttamente nei confronti della società per eventuali danni economici procurati dall’amministratore con il proprio operato.

L’interesse specifico della società alla stipula di tale polizza è quello di consentire all’amministratore di gestire l’azienda con tranquillità e serenità per il perseguimento di politiche aziendali più efficaci e di tutelare la società, nel caso di danni a terzi, ove quest’ultima sia chiamata a rispondere, direttamente o indirettamente, del danno provocato dall’amministratore (Risoluzione Agenzia Entrate n. 178 del 9.9.2003).

    •      deducibilità dei premi per la società: i premi pagati sono deducibili secondo l’ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, comma 2, lett. b) TUIR).
    •      Indennizzo corrisposto alla società dalla compagnia di assicurazione: concorre a formare il reddito (art. 88, comma 3, TUIR), ma in contropartita sono deducibili le somme corrisposte dalla società al soggetto terzo danneggiato.
    •      tassazione in capo all’amministratore: i premi pagati dalla società non costituiscono fringe benefits e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore.
  •      Indennizzo corrisposto all’amministratore dalla compagnia di assicurazione: non concorre a formare il reddito trattandosi di una mera reintegrazione del danno patrimoniale subito dall’amministratore a seguito del risarcimento da questi dovuto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento della propria attività.
  • INFORTUNIO

Le assicurazioni sanitarietutelano il rischio “malattia” e consentono, ad esempio, la possibilità per l’amministratore di vedersi rimborsate le spese mediche per visite specialistiche, esami diagnostici e degenze ospedaliere con attribuzione di una diaria giornaliera.

Le polizze contro gli infortuni extraprofessionali coprono gli eventi accidentali che si verificano al di fuori dal “luogo di lavoro” e che possono menomare, in via temporanea o permanente, l’amministratore; beneficiari sono gli amministratori (o eredi)

    •       deducibilità per la società ai fini delle imposte sui redditi (art. 95 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – c.d. Tuir), come “compenso amministratori”. Per gli amministratori, invece, il premio viene considerato come un “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga” per lo stesso ammontare, ma solo se di importo superiore ad € 258,23 (ai sensi dell’art. art. 51, c. 3 del Tuir). In tal senso la Circolare n. 326/97 ha chiarito che concorrono a formare il reddito per i dipendenti e collaboratori ad essi assimilabili anche “i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro”.
    •      indennizzo in caso di infortuniopercepito dall’amministratore costituisce, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del Tuir, un provento in sostituzione di redditi e, pertanto, concorre alla formazione del reddito e viene tassato in via ordinaria (fatta salva la possibilità di optare per la tassazione separata qualora ricorrano i requisiti dell’art. 17 del Tuir).
    •       Il principio generale è, infatti, quello per cui le somme percepite con funzione di sostituzione o integrazione di componenti reddituali (lucro cessante) costituiscono reddito della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati.
      La stessa Agenzia delle Entrate ha specificato come debbano essere considerati “redditi imponibili” i soli indennizzi risarcitori di “lucro cessante”, in quanto afferenti a “redditi perduti” nella maturazione o corresponsione futura; mentre non sono da assoggettare a tassazione risarcimenti che reintegrano danni e perdite subite (cd. “danno emergente”) e non il mancato guadagno futuro.
  •       In conclusione, sono da assoggettare a tassazione le indennità conseguite a titolo di risarcimento (anche assicurativo) di danni consistenti nella perdita di redditi, con esclusione, sempre ai sensi del citato art. 6, c. 2 del Tuir, di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte; infatti, in caso di mortedell’amministratore l’indennizzo percepito dagli eredi non costituisce reddito imponibile; beneficiaria è la società.
  •       deducibilità delpremiopagato dalla società perché rappresenta per la stessa un costo d’esercizio in quanto la stipula del contratto assicurativo ha come scopo la tutela degli interessi del patrimonio aziendale, nel pieno rispetto del principio di inerenza all’attività.    In tal caso, il premio non concorre alla formazione del reddito dell’amministratore.
  • indennizzo assicurativo percepito dalla società, in caso di sinistro, costituisce una sopravvenienza attiva tassabile.
Il presente documento non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato,
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1 commento

  • Fin troppe volte sottostimiamo certi tipi di rischi, un po’ per non “tirarcela”, un po’ per pigrizia, ma laddove non ci sia un’organizzazione aziendale molto elevata e ferrea, questo è un problema da risolvere in anticipo.

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